Iscrizione Club ASI per Roma e Lazio di auto
e moto
OGGETTO: Veicoli
di interesse storico e collezionistico.
PREMESSA
E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana il decreto
ministeriale – di seguito indicato come “decreto” - concernente i veicoli di
interesse
storico e collezionistico.
Il suddetto provvedimento disciplina i requisiti dei veicoli in argomento,
così come
classificati dall’articolo 60 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo
codice della
strada” (CdS), sia sotto il profilo dell’accertamento dell’adeguato modo di
conservazione,
richiesto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, concernente la
“attuazione della
direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche,
sia sotto il
profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza richieste
dall’articolo 215 del DPR 16
dicembre 1992, n. 495, recante “regolamento di esecuzione al Codice della
strada”, per la
loro circolazione su strada.
Il decreto, con le integrazioni riportate nelle presenti disposizioni –
emanate in
applicazione del decreto stesso – completa il quadro normativo di
riferimento per i veicoli
di interesse storico e collezionistico e reca, in particolare, disposizioni
concernenti:
1) l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, di cui all’art. 60 del
CdS, al fine di
acquisire la qualifica di “veicolo di interesse storico e collezionistico”;
2) la riammissione alla circolazione dei veicoli precedentemente cessati
dalla
circolazione o di origine sconosciuta;
3) la revisione periodica.
La presente circolare fornisce le disposizioni complementari previste dal
decreto e, al
contempo, si prefigge di costituire un quadro organico dell’intera materia
dei veicoli di cui
trattasi, disciplinando le procedure operative anche per i casi che non
rientrano nello
specifico ambito di applicazione del decreto.
A tali fini, si è ritenuto opportuno riportare, in primo luogo, i principi
generali per la
classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e,
specificare, per ognuno
dei possibili casi, le relative procedure per l'accertamento dei requisiti
di idoneità alla
circolazione, per il rilascio dei documenti di circolazione e per gli
adempimenti successivi.
1. PRINCIPI GENERALI
1.1 Qualificazione
Presupposti necessari per la qualificazione e la successiva classificazione
di un veicolo
di interesse storico e collezionistico sono:
a) l’appartenenza del veicolo ad una delle categorie “motoveicoli e
autoveicoli”, così
come definite dagli articoli 53 e 54 del CdS, che di seguito si specificano:
- motocicli con o senza sidecar;
- tricicli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri,
mototrattori,
motoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale);
- quadricicli, diversi da quelli leggeri;
- motoarticolati;
- autovetture;
- autoveicoli per trasporto promiscuo;
- autocarri;
- autoveicoli per trasporto specifico ed uso speciale;
- autocaravan;
- autobus;
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- autotreni;
- autoarticolati;
b) data di costruzione precedente di almeno 20 anni a quella della richiesta
di iscrizione
in uno dei Registri, di cui all’articolo 60 del C.d.S.. Tale data è
attestata dai Registri.
1.2. Iscrizione ai Registri e certificato di rilevanza storica e
collezionistica
La classificazione di “veicolo di interesse storico e collezionistico”,
qualificabile come
tale, è subordinata all’iscrizione in uno dei Registri di cui all’articolo
60, comma 4, del
CdS: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI,
di seguito
denominati Registri.
I Registri rilasciano, previa verifica dei requisiti, il certificato di
rilevanza storica e
collezionista, di cui all’art. 4 del decreto, con i contenuti specificati
nel fac-simile riportato
all’allegato 1 dello stesso decreto.
Tale certificato è uno degli elementi caratterizzanti le disposizioni
contenute nel decreto.
Costituisce, infatti, un primo modello unificato per i Registri soprattutto
nei contenuti. Il
certificato è suddiviso in diverse sezioni, nelle quali, a cura dei
Registri, sono indicati:
- possessore del veicolo;
- dati di prima immatricolazione del veicolo, ove disponibili;
- data di costruzione del veicolo;
- dati generali ed identificativi del veicolo, nonché le relative
caratteristiche tecniche;
- eventuali parti del veicolo sostituite non conformi a quelle originarie.
L’ultima sezione è dedicata all’annotazione delle dichiarazioni rilasciate
dalle Ditte di
autoriparazione, più dettagliatamente descritte in seguito, acquisite dai
Registri ai fini del
rilascio del suddetto certificato di rilevanza storica e collezionistica.
Inoltre, per i veicoli cancellati dal PRA o muniti di documenti non più
validi per la
circolazione, i Registri sono tenuti ad acquisire una dichiarazione
sostitutiva di atto
notorio, resa dal richiedente l’iscrizione, relativa allo stato di corretta
conservazione del
veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data
di
cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di
conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso e alle
modalità di
conservazione.
1.3 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La qualificazione e l’iscrizione in uno dei registri costituiscono, come già
specificato, i
presupposti per la classificazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico.
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La loro circolazione su strada è, invece, subordinata alla verifica della
sussistenza dei
requisiti di idoneità alla circolazione.
Tale verifica si specializza, a seconda dei casi, in un mero controllo della
persistenza
dei requisiti di idoneità alla circolazione (controllo periodico di
revisione) ovvero in un
accertamento di idoneità alla circolazione mediante visita e prova (articolo
75 CdS).
L’accertamento tecnico, da effettuarsi tramite visita e prova, è finalizzato
alla verifica dei
dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni
tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla
data di
costruzione dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti
da norme cogenti
ai fini della circolazione. Per le verifiche e le relative competenze si
rimanda ai contenuti
dell’allegato II del decreto.
1. 4 Veicoli assoggettati a titolo autorizzativo
E’ consentita l’ammissione alla circolazione di autocarri, autobus e
complessi di veicoli,
previa iscrizione in uno dei Registri, in difetto dei prescritti titoli
autorizzativi per la
circolazione e l’immatricolazione dei veicoli destinati al trasporto.
Pertanto, ai fini dell’ammissione alla circolazione, fatti salvi i previsti
accertamenti tecnici
e quanto indicato nei paragrafi successivi, è sufficiente la presentazione
della
certificazione attestante l’iscrizione del veicolo in uno dei Registri,
unitamente ad una
dichiarazione del proprietario che attesti la utilizzazione del proprio
veicolo solo a fini di
collezionismo e non già per effettuare alcun tipo di trasporto.
Si ritiene opportuno evidenziare che tali veicoli, qualora effettuino
qualsiasi genere di
trasporto, in qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo, sono soggetti alle
sanzioni previste
dagli articoli 82 e 88 del vigente Codice della Strada.
Inoltre, gli autobus, privi di titolo, potranno circolare col solo
conducente ed un
accompagnatore, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti a sedere,
indicati sulla carta
di circolazione, in occasione di manifestazioni di veicoli di interesse
storico e
collezionistico, su percorsi prestabiliti. La manifestazione e relativo
percorso dovranno
essere preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti.
Ai fini della circolazione di tali mezzi, non sono peraltro richieste
particolari formalità ed
è quindi sufficiente tenere a bordo la certificazione di iscrizione in uno
dei Registri e la
carta di circolazione riportante:
- le generalità del proprietario;
- la classificazione “veicolo di interesse storico e collezionistico”;
- la portata nulla per gli autocarri e i rimorchi e, per gli autobus,
l’utilizzazione dei
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posti alle condizioni di cui sopra;
- l’ agganciamento per targa nel caso di complessi di veicoli.
Nelle more di allineamento delle procedure informatiche necessarie per la
gestione e
l’emissione delle carte di circolazione dei veicoli in esame, i singoli casi
saranno definiti
dagli UUMC in collaborazione con il CED, ivi compresa la possibilità di
rinnovare e
aggiornare la precedente carta di circolazione, qualora in possesso
dell’interessato.
1.5 Revisione periodica
A norma dell’articolo 9 del decreto ed, in particolare, secondo quanto
specificato
nell’allegato III allo stesso decreto, i veicoli di interesse storico e
collezionistico sono
sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, secondo il consueto
calendario:
entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese
corrispondente a
quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione, sempre che
i veicoli non
siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione,
a visita e prova per
l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi
dell’art. 75 CdS.
I controlli tecnici da effettuare in sede di revisione sono specificati nel
citato allegato III
al decreto.
Si ritiene opportuno evidenziare che, fermo restando quanto stabilito
dall’art. 80 del CdS
in merito alla competenza per le revisioni periodiche in relazione alle
categorie
internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, le revisioni dei veicoli
di interesse storico
e collezionistico costruiti prima dell’1° gennaio 1960 sono effettuate
esclusivamente dagli
Uffici Motorizzazione Civile (UMC).
Tuttavia, tenuto della particolare categoria di veicoli di cui trattasi e al
fine di ridurre gli
eventuali disagi nei casi in cui sussiste l’obbligo di sottoporre i veicoli
a revisione
esclusivamente presso le sedi degli UMC, si dispone che i Registri,
attraverso i propri
Club o i propri esaminatori regionali, possono presentare ai competenti UMC
richiesta di
espletamento delle operazioni di revisioni dei veicoli, ai sensi della legge
1° dicembre
1986, n. 870, in una sede attrezzata secondo le modalità disciplinate dalla
circolare D.G.
n. 39/98 del 29 aprile 1998. Si evidenzia, in merito, che le richieste
possono essere
accolte nella misura in cui l’espletamento di dette operazione non
costituisca
impedimento o ritardo nell’attività istituzionale da svolgersi presso gli
UMC, né eccessivo
aggravio per gli operatori.
Al fine dell’ottenimento delle prestazioni dovrà essere individuata
l’adeguata sede
attrezzata (privata) di svolgimento delle operazioni tecniche e i veicoli
oggetto della
seduta devono essere individuati per targa, intestatario e numero di
iscrizione al Registro.
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2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Si riportano di seguito le procedure per l’ammissione alla circolazione per
le singole
fattispecie che si prevede possano verificarsi.
2.1 veicoli muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e mai
dismessi dalla
circolazione
La classificazione nella categoria di interesse storico e collezionistico
consegue
unicamente all’iscrizione in uno dei Registri sopra indicati. Per tali
veicoli sono fatti salvi i
certificati di iscrizione già rilasciati o per i quali, alla data di
pubblicazione del decreto di
cui trattasi, è già stata presentata domanda di iscrizione in uno dei
Registri.
2.2 Veicoli non muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e/o
dismessi dalla
circolazione
Sono rappresentativi di tali casi:
- veicoli radiati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- veicoli di origine sconosciuta;
- veicoli nuovi mai immatricolati;
- veicoli provenienti dall’estero.
2.2.1 Veicoli radiati dal PRA
La radiazione di un veicolo dal PRA può riguardare le diverse motivazioni:
- d’ufficio;
- ritiro dalla circolazione e custodia in area privata;
- demolizione.
2.2.1.1 Veicoli radiati d’ufficio dal PRA
I veicoli radiati d’ufficio dal PRA sono oggetto delle disposizioni
contenute nella circolare
prot. N. 4437/M360 del 26 novembre 2003. I contenuti della citata circolare
sono
confermati fatte salve le seguenti integrazioni e modifiche:
a) i Registri, ai fini del rilascio del certificato di rilevanza storica e
collezionistico, devono
acquisire:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione
intervenuta nei
lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo,
attestante il tipo
di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal
rappresentante
legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti
strutturali, al gruppo
propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi
silenziatori, nonché ai
componenti della carrozzeria;
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- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il
certificato
medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con
eventuale
riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal
PRA, al luogo di
rinvenimento dello stesso, al luogo di conservazione del veicolo e alle
modalità di
conservazione.
b) il punto 10 della richiamata circolare n. 4437/M360, è sostituito dal
seguente:
“10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse
storico e
collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con
gli
obblighi di revisione. Pertanto, il rilascio dei documenti di circolazione è
subordinato all’esito positivo della revisione da effettuarsi presso il
competente
Ufficio Motorizzazione Civile”.
2.2.1.2 Veicoli radiati e custoditi in aree private, radiati per demolizione
a) Iscrizione al Registro
l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione
intervenuta nei
lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo,
attestante il tipo
di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal
rappresentante
legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti
strutturali, al gruppo
propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi
silenziatori, nonché ai
componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il
certificato
medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con
eventuale
riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal
PRA, alla causa
della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al
luogo di
rinvenimento dello stesso e alle modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere
presentata, per i
veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al
competente Centro
Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio
1960 al competente
UMC. La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del
Regolamento di
esecuzione del CdS (…. omissis……presso l'ufficio della Direzione generale
della
M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla
modifica.
Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei
lavori eseguiti
venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio
della Direzione generale
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della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio
di competenza ha
sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia.)
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono
essere, tra
l’altro, allegati in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- estratto cronologico rilasciato dal PRA o certificato di cancellazione,
con indicazione,
per i veicoli cancellati a partire dal 30 giugno 1998, del centro di
raccolta presso il quale
il veicolo è stato consegnato;
- eventuali documenti di circolazione originari ancora in possesso del
richiedente;
- dichiarazione circa l’eventuale possesso delle targhe originali.
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II
del decreto.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA,
subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il
certificato di
approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta
unitamente alla
domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova
dallo stesso
effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal
CPA, rilascia i
documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93
del Codice
della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse
storico e
collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisisce
agli atti, in
allegato alla domanda, le copie dei documenti sopra citati.
Può accadere che il richiedente la riammissione alla circolazione sia in
possesso dei
documenti di circolazione originari e/o delle targhe.
Nel caso di possesso delle targhe originarie, la riammissione alla
circolazione può
essere effettuata, a richiesta dell’interessato, con la riattivazione dello
targa originale. Il
documento di circolazione originale, se presente, è aggiornato, oltre che in
relazione ai
dati dell’intestatario, con l’annotazione “veicolo di interesse storico
collezionistico, iscritto
al n. …… del Registro…, riammesso alla circolazione in data ……….”
L’annotazione è
apposta manualmente, ovvero, qualora disponibili le procedure
meccanografiche, con la
stampa di apposita etichetta.
Nel caso di possesso dei soli documenti di circolazione, si procede alla
reimmatricolazione con l’emissione di nuovi documenti di circolazione e
nuove targhe. I
documenti originali possono essere restituiti all’interessato, previa
annotazione “non
valido ai fini della circolazione”
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d) adempimenti successivi da parte dell’UMC
Limitatamente ai veicoli radiati per demolizione a partire dal 30 giugno
1998, l’UMC invia
comunicazione dell’avvenuta riammissione alla circolazione al competente
organo di
Polizia provinciale (competenza territoriale in relazione alla sede del
centro di raccolta -
desumibile dal certificato di cancellazione - presso il quale è stato
consegnato il veicolo),
per gli eventuali successivi accertamenti e adempimenti di competenza.
2.2.2. Veicoli di origine sconosciuta
a) Iscrizione al Registro
l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione
intervenuta nei
lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo,
attestante il tipo
di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal
rappresentante
legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti
strutturali, al gruppo
propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi
silenziatori, nonché ai
componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il
certificato
medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, alla
data e al luogo di
rinvenimento dello stesso, al luogo e alle modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere
presentata, per i
veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al
competente Centro
Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio
1960 al competente
UMC.
La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del
Regolamento di
esecuzione del CdS.
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, deve
essere, tra
l’altro, allegato in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica;
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II
del decreto.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA,
subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il
certificato di
approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta
unitamente alla
domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
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Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova
dallo stesso
effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal
CPA, rilascia i
documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93
del Codice
della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse
storico e
collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisisce
agli atti, in
allegato alla domanda, le copie dei documenti sopra citati.
d) adempimenti successivi da parte dell’UMC
l’UMC invia comunicazione dell’avvenuta riammissione alla circolazione ai
competenti
organi di Polizia per gli eventuali accertamenti di competenza sull’origine
del veicolo.
2.2.3. Veicoli nuovi mai immatricolati
a) Iscrizione al Registro
l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione
intervenuta nei
lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo,
attestante il tipo
di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal
rappresentante
legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti
strutturali, al gruppo
propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi
silenziatori, nonché ai
componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il
certificato
medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, alla
data e al luogo di
rinvenimento dello stesso, al luogo e alle modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere
presentata, per i
veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al
competente Centro
Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio
1960 al competente
UMC.
La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del
Regolamento di
esecuzione del CdS.
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono
essere, tra
l’altro allegati in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- certificato di conformità o di origine del veicolo, in assenza del quale
il veicolo è
considerato di origine sconosciuta.
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II
del decreto.
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Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA,
subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il
certificato di
approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta
unitamente alla
domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova
dallo stesso
effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal
CPA, rilascia i
documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93
del Codice
della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse
storico e
collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisisce
agli atti, in
allegato alla domanda, l’originale del certificato di conformità o di
origine e le copie degli
altri documenti sopra citati.
2.2.4. Veicoli provenienti dall’estero
Rientrano in questa categoria i veicoli provenienti dall’estero muniti di
regolari
documenti di circolazione. In mancanza di quest’ultimi, i veicoli sono
considerati di origine
sconosciuta.
I documenti di circolazione esteri ovvero la documentazione ritenuta
equivalente in base
alle vigenti disposizioni in materia di “nazionalizzazione” dei veicoli,
assume il valore di
certificazione di origine del veicolo. Pertanto, è da ritenersi idonea a tal
fine anche la
documentazione non più valida ai fini della circolazione nello Stato di
origine. Si
richiamano , nel caso di specie, le procedure amministrative vigenti in
materia di
nazionalizzazioni, ivi comprese quelle di natura fiscale.
a) Iscrizione al Registro
l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione
intervenuta nei
lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo,
attestante il tipo
di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal
rappresentante
legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti
strutturali, al gruppo
propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi
silenziatori, nonché ai
componenti della carrozzeria;
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- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il
certificato
medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo,
indicando il luogo di
conservazione del veicolo e le modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
Si specifica, innanzitutto, che a norma di quanto previsto dall’art. 7 del
decreto, per i
veicoli provenienti da Paesi della Comunità europea o dalla Spazio economico
europeo,
ivi compresi gli Stati ad essi assimilati, con documenti di circolazione
validi ed in regola
con il controllo periodico di revisione, valgono le procedure vigenti in
materia di
nazionalizzazione, con particolare riferimento ai casi in cui non è
prescritta la visita e
prova.
Per i casi previsti, tenuto conto di quanto specificato al precedente
capoverso, la
domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere
presentata, per i
veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al
competente Centro
Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio
1960 al competente
UMC.
La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del
Regolamento di
esecuzione del CdS.
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono
essere, tra
l’altro allegati in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- documentazione di origine del veicolo (documenti esteri);
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II
del decreto.
Si specifica che i veicoli di provenienza da Paesi extracomunitari debbono
rispondere
alle prescrizioni di cui all’allegato II del decreto in relazione alla loro
data di costruzione.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA,
subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il
certificato di
approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta
unitamente alla
domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova
dallo stesso
effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal
CPA ovvero sulla
scorta della documentazione estera per i veicoli provenienti da Paesi della
Comunità
europea o dalla Spazio economico europeo, ivi compresi gli Stati ad essi
assimilati,
rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui
all’art. 93 del
Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse
storico e
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collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisendo
agli atti, in
allegato alla domanda, copia del certificato di rilevanza storica e
collezionistico, la
documentazione estera e ritira, per i casi previsti dalle disposizioni in
materia di
nazionalizzazioni, le eventuali targhe estere.
d) adempimenti successivi da parte dell’UMC
Si ricorda che per i veicoli di provenienza CE o SEE sussiste l’obbligo di
informare lo
Stato di origine dell’avvenuta immatricolazione in Italia.
3. Disposizioni transitorie e finali
Sono abrogate le circolari:
- prot. n. 2280/4356 DC IV n. A072 (n. 170/86) del 15 settembre 1986:
- prot. n. 256-CT-AG del 30 marzo 2001
- prot. n. 51067/23.25 del 17 giugno 2008
- ogni altra precedente disposizione in contrasto con le presenti.
Sono fatte salve le procedure per l’iscrizione dei veicoli al Pubblico
Registro Autoveicoli.
Il CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)