Regione Lazio
Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si
tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Veicoli ultratrentennali
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i
motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di
costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in
un altro Stato ),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività
di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa
automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda
(non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e
aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria
Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli
La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è
assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane
inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola,
il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di
circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli
organi di polizia.
Veicoli ultraventennali
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i
motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le
seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova
contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima
immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività
di impresa, arti o professioni.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e
collezionistico è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica purchè in possesso dell'attestato di storicità rilasciato
dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla
FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Se però tali veicoli ultraventennali vengono posti in circolazione su
strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria
pari a
Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli
La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è
assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
La tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato,
senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente
deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione
perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.