S.P.Q.R.

               COMUNE DI ROMA

DIPARTIMENTO X

Politiche ambientali ed agricole

U.O. PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

 

n……294…del……27 giugno 2002……

 

 

 

 

 

OGGETTO: precisazione in ordine ai provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico disposti con determinazione dirigenziale Dip. X n. 71 del 15/2/2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

Premesso che la legge n. 413/97 all’art. 3 prevede che i sindaci possano adottare misure di limitazione della circolazione, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera a) e b) del decreto legislativo n. 285/92 (Codice della strada) per esigenze di prevenzione dell’inquinamento atmosferico;

che, ai sensi della predetta legge, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 163/99, di concerto con il Ministero della sanità, sono stati fissati i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le suddette misure;

atteso che con deliberazione di Giunta comunale n. 4348 del 14/10/97 è stato adottato, ai sensi dell’art. 36 del Codice della strada, il Piano generale del traffico urbano (PGTU) approvato successivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 28/6/99;

considerato che il PGTU ha, tra gli obiettivi fondamentali da perseguire, quello di ridurre l’inquinamento atmosferico ed acustico e che, tra gli interventi per l’emergenza ambientale previsti dal piano, sono indicate eventuali misure permanenti per il contenimento dell’inquinamento atmosferico da attuarsi, ai sensi del citato decreto n. 163/99, nella II fascia del PGTU medesimo, corrispondente all’area interclusa dal cosiddetto “anello ferroviario”;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 790 del 18/12/2001 con la quale si è proceduto alla rimodulazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione finalizzati al contenimento dell’inquinamento atmosferico individuati nell’allegato 3) di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 1514/99;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 5/2/2002 con la quale è stato approvato il Rapporto annuale sulla qualità dell’aria relativo all’anno 2001 riconfermando l’esigenza di adottare il provvedimento di limitazione della circolazione all’interno dell’anello ferroviario per i veicoli più inquinanti;

 

 


 

    vista la determinazione dirigenziale Dip. X n. 71 del 15/02/2002 con la quale viene disposta la limitazione della circolazione degli autoveicoli più inquinanti (veicoli diesel e a benzina immatricolati ai sensi di direttive europeee precedenti alla 91/441CE) secondo diverse cadenze temporali  e con indicazione delle categorie di veicoli esentati da tale provvedimento;

considerato che dalle suddette limitazioni la deliberazione G.C. n. 790/221 prevede l’esclusione per i veicoli adibiti al trasporto di minorati fisici, nonché delle “auto storiche iscritte ad idonei registri”;

preso atto della necessità di aggiornare la normativa di riferimento riguardante il trasporto di minorati fisici con automezzo munito di contrassegno, indicata nell’art. 6 del D.P.R. 384/78, ma più correttamente riconducibile al D.P.R. 24/7/1996 n. 503;

valutato opportuno operare una precisazione in ordine a quali siano, a termini di legge,  gli “idonei registri” di auto storiche indicati genericamente come tali nella deliberazione di Giunta comunale n. 790/2001 e negli atti dirigenziali conseguenti;

preso atto che il riferimento normativo di che trattasi è validamente rinvenibile nell’art. 215 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), che classifica quali “autoveicoli di interesse storico o collezionistico quelli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questi dotati della certificazione attestante la data di costruzione e le caratteristiche tecniche”;

visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

vista la legge n. 413/97;

visto il decreto del Ministero dell’ambiente n. 163/99;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 28/6/99;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 790 del 18/12/2001;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 5/2/2002;

vista la determinazione dirigenziale n.71 del 15/02/2002 emanata dal Dipartimento X;

vista l'art. 13 del T.U.E.L. adottato con D.Lgs. n. 267/2000;

vista l'art. 2 della L.R. 6/6/80 n. 52;

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1218/95;

 

D E T E R M I N A

 

·        la normativa di riferimento riguardante l’esenzione dal provvedimento di limitazione della circolazione stabilito con determinazione dirigenziale del Dipartimento X n. 71 del 15/02/2002 per gli automezzi destinati al trasporto di minorati fisici dotati di contrassegno è indicata nel D.P.R. 24/7/1996 n. 503;

·        il riferimento normativo concernente l’esenzione dal provvedimento di limitazione della circolazione stabilito con determinazione dirigenziale del Dipartimento X n. 71 del 15/02/2002 per le “auto storiche”  è da considerarsi l’art. 215 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495); sono pertanto classificati autoveicoli  di interesse storico o collezionistico ( cd. ”auto storiche”) quelli iscritti ai seguenti registri:

1.      ASI;

2.      Storico Lancia;

3.      Italiano Fiat;

4.      Italiano Alfa Romeo

Il Comando della Polizia Municipale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

                                                                                   (Arch. Stefano MASTRANGELO)