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S.P.Q.R. COMUNE DI ROMADIPARTIMENTO X Politiche ambientali ed agricole U.O. PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n……294…del……27 giugno 2002……
vista la determinazione dirigenziale Dip. X n. 71 del 15/02/2002 con la quale viene disposta la limitazione della circolazione degli autoveicoli più inquinanti (veicoli diesel e a benzina immatricolati ai sensi di direttive europeee precedenti alla 91/441CE) secondo diverse cadenze temporali e con indicazione delle categorie di veicoli esentati da tale provvedimento; considerato che dalle suddette limitazioni la deliberazione G.C. n. 790/221 prevede l’esclusione per i veicoli adibiti al trasporto di minorati fisici, nonché delle “auto storiche iscritte ad idonei registri”; preso atto della necessità di aggiornare la normativa di riferimento riguardante il trasporto di minorati fisici con automezzo munito di contrassegno, indicata nell’art. 6 del D.P.R. 384/78, ma più correttamente riconducibile al D.P.R. 24/7/1996 n. 503; valutato opportuno operare una precisazione in ordine a quali siano, a termini di legge, gli “idonei registri” di auto storiche indicati genericamente come tali nella deliberazione di Giunta comunale n. 790/2001 e negli atti dirigenziali conseguenti; preso atto che il riferimento normativo di che trattasi è validamente rinvenibile nell’art. 215 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), che classifica quali “autoveicoli di interesse storico o collezionistico quelli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questi dotati della certificazione attestante la data di costruzione e le caratteristiche tecniche”; visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992; vista la legge n. 413/97; visto il decreto del Ministero dell’ambiente n. 163/99; vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 28/6/99; vista la deliberazione di Giunta comunale n. 790 del 18/12/2001; vista la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 5/2/2002; vista la determinazione dirigenziale n.71 del 15/02/2002 emanata dal Dipartimento X; vista l'art. 13 del T.U.E.L. adottato con D.Lgs. n. 267/2000; vista l'art. 2 della L.R. 6/6/80 n. 52; vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1218/95;
D E T E R M I N A
· la normativa di riferimento riguardante l’esenzione dal provvedimento di limitazione della circolazione stabilito con determinazione dirigenziale del Dipartimento X n. 71 del 15/02/2002 per gli automezzi destinati al trasporto di minorati fisici dotati di contrassegno è indicata nel D.P.R. 24/7/1996 n. 503; · il riferimento normativo concernente l’esenzione dal provvedimento di limitazione della circolazione stabilito con determinazione dirigenziale del Dipartimento X n. 71 del 15/02/2002 per le “auto storiche” è da considerarsi l’art. 215 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495); sono pertanto classificati autoveicoli di interesse storico o collezionistico ( cd. ”auto storiche”) quelli iscritti ai seguenti registri: 1. ASI; 2. Storico Lancia; 3. Italiano Fiat; 4. Italiano Alfa Romeo Il Comando della Polizia Municipale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (Arch. Stefano MASTRANGELO)
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