ART 60 del Codice della Strada.
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i
motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli
autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione
in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle
originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e
che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli
equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla
circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro
storico del D.T.T.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di
apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della
località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni.
All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una
particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T.
nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o
del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte
dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli
partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i
percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla
garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al
D.T.T., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse
storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno
dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle
strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli,
determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal
comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti
previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €68,25 a €275,10 se si
tratta di autoveicoli, o da €33,60 a € 137,55 se si tratta di motoveicoli.
Art. 215. - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico
(art. 60 C.s.). 1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i
motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico
Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della
certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le
caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a
quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le
caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie
per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o
dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le
caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche
imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche
o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti
originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti
dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie
risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali
diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione,
unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è
subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al
punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di
frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di
scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e
sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul
campo di visibilità del conducente.
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi
caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i
motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che
detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal
Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei
veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei
sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e
gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei
mozzi delle ruote a raggi.
7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri
di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione
dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate
dall'articolo 103 del codice.
8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al
comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite
periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.